Ecobonus e super detrazione del 110%, migliorare l’efficienza energetica della casa conviene

Tutto quello che c'è da sapere sull'ecobonus contenuto nel decreto Rilancio

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Se riparte la filiera dell’edilizia, riparte l’intera economia. In particolare in un paese come l’Italia che ha un patrimonio immobiliare piuttosto vecchio, l’introduzione dell’ecobonus, il provvedimento relativo all’efficientamento energetico degli immobili contenuto nel Decreto legge Rilancio appena varato, potrebbe essere una leva notevole per far ripartire un settore già messo in ginocchio dall’ultima crisi finanziaria.

DETRAZIONE DEL 110% PER COSA E CHI
Il Governo, per mettere carburante alla ripresa dell’edilizia, ha previsto una detrazione del 110 per cento (da dividere in cinque quote annuali di pari importo) su spese sostenute per: «specifici interventi per incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici».
Lo sconto fiscale per lavori ammessi all’ecobonus e al sisma bonus è riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle seconde case, a patto però che non siano villette unifamiliari.
Per poter accedere alla detrazione bisogna aver fatto interventi che migliorino di almeno due classi energetiche l’edificio, oppure che determinino “il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E)” rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il legislatore dà una seconda opzione al contribuente che al posto della detrazione di imposta potrà scegliere per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che a sua volta potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.

QUANDO BISOGNA AVER SOSTENUTO LE SPESE
Il decreto indica una finestra temporale che va dal 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021

CHI NE PUÒ BENEFICIARE
Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), cooperative a proprietà indivisa.

CHE COSA SI INTENDE PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Questa definizione comprende una serie di interventi per beneficiare della maxi detrazione prevista dal decreto Rilancio, a partire dall’isolamento termico delle superfici opache  (superfici che non permettono il passaggio della luce, come invece avviene nelle vetrate), verticali e orizzontali, relative all’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. L’intervento più comune, per fare un esempio, è il cappotto termico.
La detrazione sarà calcolata su una spesa non superiore a 60mila euro per ogni unità immobiliare che compone l’edificio. L’isolamento va fatto con materiali  isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi disciplinati dal decreto del ministero dell’Ambiente 11 ottobre 2017. Per esempio, gli isolanti non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili, oppure con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero (rimandiamo al testo di legge del ministero dell’Ambiente).

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI O SU SINGOLI EDIFICI
Sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda. Gli impianti possono essere a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, compresi impianti ibridi o geotermici, di microcogenerazione, oppure abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e ai loro sistemi di accumulo. In questi casi l’ammontare complessivo della spesa su cui calcolare la detrazione non deve superare i 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e viene riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

FINESTRE E INFISSI
Se eseguiti congiuntamente a quelli fin qui elencati, si potrà beneficiare della detrazione al 110% anche per i normali interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013.  Per esempio, l’acquisto e posa  di finestre comprensive di infissi, schermature solari e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nei limiti di spesa previsti.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
L’installazione di impianti fotovoltaici e di relativi sistemi di accumulo integrati può beneficiare della detrazione al 110% se eseguita congiuntamente ad uno degli interventi sopra descritti, per un limite di spesa massimo di 48.000 euro e di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. La detrazione per gli impianti di produzione di energia è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

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Pubblicato il 21 Maggio 2020
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