{"id":925043,"date":"2020-05-02T18:27:48","date_gmt":"2020-05-02T16:27:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.varesenews.it\/?p=925043"},"modified":"2020-05-03T12:50:31","modified_gmt":"2020-05-03T10:50:31","slug":"dalle-concessionarie-al-taglio-del-bosco-tutte-le-risposte-sulla-fase-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.varesenews.it\/2020\/05\/dalle-concessionarie-al-taglio-del-bosco-tutte-le-risposte-sulla-fase-2\/925043\/","title":{"rendered":"Dalle concessionarie al taglio del bosco: tutte le risposte sulla &#8220;fase 2&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><strong>Quali sono le novit\u00e0 previste dal Dpcm 26 aprile 2020?<\/strong><br \/>\nIl Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novit\u00e0, tra le quali, per esempio, la possibilit\u00e0 delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).<br \/>\nDiventa obbligatorio l\u2019uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali).<br \/>\nIl nuovo Dpcm sancisce anche l\u2019obbligo di rimanere all\u2019interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.<br \/>\nSempre dal 4 maggio, si pu\u00f2 tornare a effettuare l&#8217;attivit\u00e0 motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa.<br \/>\nAltra importante novit\u00e0 riguarda la possibilit\u00e0 di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all\u2019aperto.<br \/>\nIl Dpcm, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all\u2019attivit\u00e0 di consegna a domicilio gi\u00e0 ammessa.<br \/>\nRipartono diverse attivit\u00e0 produttive e industriali, le attivit\u00e0 per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attivit\u00e0 all\u2019ingrosso ad essi correlati, con l\u2019obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"Y0QA9jy1NP\"><p><a href=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2020\/05\/mascherine-fase-2-vanno-usate\/925120\/\">Mascherine e fase 2, ecco quando e dove vanno usate<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.varesenews.it\/2020\/05\/mascherine-fase-2-vanno-usate\/925120\/embed\/#?secret=Y0QA9jy1NP\" data-secret=\"Y0QA9jy1NP\" width=\"500\" height=\"282\" title=\"&#8220;Mascherine e fase 2, ecco quando e dove vanno usate&#8221; &#8212; VareseNews\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p><strong>Posso spostarmi per far visita a qualcuno?<\/strong><br \/>\nSono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti (vedi faq successiva), che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessit\u00e0. E&#8217; comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poich\u00e9 questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l\u2019obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.<br \/>\nChi sono i congiunti con cui \u00e8 consentito incontrarsi, secondo l\u2019articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?<br \/>\nL\u2019ambito cui pu\u00f2 riferirsi la dizione \u201ccongiunti\u201d pu\u00f2 indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinit\u00e0, nonch\u00e9 dalla giurisprudenza in tema di responsabilit\u00e0 civile.<br \/>\nAlla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i \u201ccongiunti\u201d cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonch\u00e9 i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 uscire per fare una passeggiata?<\/strong><br \/>\nSi pu\u00f2 uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessit\u00e0 (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attivit\u00e0 sportiva o motoria all\u2019aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, \u00e8 giustificato da ragioni di necessit\u00e0 spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, \u00e8 giustificata ogni uscita dal domicilio per l\u2019attivit\u00e0 sportiva o motoria all\u2019aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, pu\u00f2 essere fornita nelle forme e con le modalit\u00e0 consentite. La giustificazione del motivo di lavoro pu\u00f2 essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all\u2019obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.<br \/>\nCi sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5\u00b0?<br \/>\nI soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5\u00b0 C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui \u00e8 ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, la cui lista \u00e8 disponibile a questo link (allegato 1 e allegato 2).<br \/>\nChi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potr\u00e0 rientrarvi?<br \/>\nS\u00ec. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.<\/p>\n<p><strong>Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio\/abitazione\/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, \u00e8 possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio\/abitazione\/residenza raggiunta?<\/strong><br \/>\nIl Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute. Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio\/abitazione\/residenza anche provenendo da un\u2019altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno pi\u00f9 consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento pi\u00f9 sopra indicati.<\/p>\n<p><strong>Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?<\/strong><br \/>\nS\u00ec. L\u2019accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici \u00e8 consentito, condizionato per\u00f2 al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonch\u00e9 della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.<\/p>\n<p>I<strong>l sindaco pu\u00f2 disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.<\/strong><br \/>\n<strong> \u00c8 consentito fare attivit\u00e0 motoria o sportiva?<\/strong><br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 sportiva e motoria all\u2019aperto \u00e8 consentita solo se \u00e8 svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l\u2019attivit\u00e0 sportiva e motoria all\u2019aperto sar\u00e0 consentita non pi\u00f9 solo in prossimit\u00e0 della propria abitazione. Sar\u00e0 possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.<br \/>\n\u00c8 obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attivit\u00e0 sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attivit\u00e0 motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.<br \/>\nAl fine di svolgere l\u2019attivit\u00e0 motoria o sportiva di cui sopra, \u00e8 consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attivit\u00e0. Non \u00e8 consentito svolgere attivit\u00e0 motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.<\/p>\n<p><strong>Posso utilizzare la bicicletta?<\/strong><br \/>\nL\u2019uso della bicicletta \u00e8 consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l&#8217;attivit\u00e0 di vendita. \u00c8 inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attivit\u00e0 motoria all\u2019aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.<br \/>\nPosso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto, anche al di fuori delle cerimonie funebri?<br \/>\nS\u00ec, \u00e8 consentito spostarsi nell\u2019ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.<br \/>\nCome per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco pu\u00f2 disporne la temporanea chiusura.<br \/>\nPer le regole relative alle cerimonie funebri, anche all&#8217;interno dei cimiteri, si veda l&#8217;apposita faq.<\/p>\n<p><strong>Quali sono le regole per gli spostamenti da e per l&#8217;estero?<\/strong><br \/>\nPer le informazioni relative agli spostamenti da e per l&#8217;estero, si consiglia di consultare il <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/mae\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Quali sono le regole a cui devono attenersi i commercianti e i gestori degli esercizi commerciali che sono aperti?<\/strong><br \/>\nLe regole sono indicate all\u2019allegato 5 del Dpcm 26 aprile 2020. Fra queste vi \u00e8 il mantenimento, in tutte le attivit\u00e0, del distanziamento sociale e la pulizia e l\u2019igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell\u2019orario di apertura. \u00c8 inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l\u2019ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l\u2019accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di pi\u00f9 grandi dimensioni, l\u2019uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonch\u00e9, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite.<\/p>\n<p><strong>I negozi che vendono \u201cvestiti per bambini e neonati\u201d possono vendere anche le calzature per bambini?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, la categoria merceologica dei \u201cvestiti per bambini e neonati\u201d, indicata nell\u2019allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, \u00e8 da intendersi come quella pi\u00f9 generale di \u201cabbigliamento per bambini e neonati\u201d e ricomprende quindi anche le calzature.<\/p>\n<p><strong>I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessit\u00e0 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, \u00e8 consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attivit\u00e0 di consegna a domicilio &#8211; lo stesso esercente o una cd. piattaforma &#8211; deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. \u00c8 consentita anche la vendita di ogni genere merceologico, se effettuata per mezzo di distributori automatici.<br \/>\nNelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all&#8217;interno dei centri commerciali e dei mercati?<br \/>\nNo, non c\u2019\u00e8 differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, n\u00e9 tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. I supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, come gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all\u2019allegato 1 al Dpcm 26 aprile 2020. Per quanto riguarda i mercati, sia all\u2019aperto sia coperti, in essi pu\u00f2 essere svolta soltanto l\u2019attivit\u00e0 di vendita di generi alimentari e di prodotti agricoli. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di tutti i prodotti la cui produzione \u00e8 ancora consentita?<\/strong><br \/>\nNo. Le attivit\u00e0 di commercio al dettaglio restano disciplinate dall\u2019allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020. La produzione di beni, autorizzata ai sensi dell\u2019allegato 3 dello stesso Dpcm (ed eventuali successivi aggiornamenti) non ne autorizza la vendita al dettaglio.<br \/>\nRestano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall\u2019allegato 1 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).<\/p>\n<p><strong>E\u2019 possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through)?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.<\/p>\n<p><strong>Le concessionarie di autoveicoli potranno riaprire il 4 maggio?<\/strong><br \/>\nS\u00ec. L\u2019allegato 3 del DPCM prevede espressamente che, dal 4 maggio, potr\u00e0 riprendere l&#8217;attivit\u00e0 del codice ateco 45 e delle relative sottocategorie, tra cui rientra il codice 45.1 relativo al \u201cCommercio di autoveicoli\u201d.<br \/>\nE&#8217; quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attivit\u00e0 di manutenzione.<\/p>\n<p><strong> Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l\u2019attivit\u00e0 di vendita?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, l\u2019attivit\u00e0 di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici \u00e8 sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall\u2019allegato 1 del Dpcm 26 aprile 2020, nonch\u00e9 dell\u2019inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell\u2019attivit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Con il dpcm 26 aprile 2020 quali attivit\u00e0 produttive possono riprendere?<\/strong><br \/>\nDal 4 maggio 2020 riprendono diverse attivit\u00e0 produttive industriali con la ripartenza del settore manifatturiero e delle costruzioni, insieme al commercio all\u2019ingrosso delle relative filiere.<br \/>\nNel dettaglio risultano pertanto consentite tutte le attivit\u00e0 indicate nell\u2019allegato 3 del dpcm 26 aprile 2020, tra le quali, rispetto al dpcm del 10 aprile 2020, risultano ora ricomprese anche quelle relative al settore del tessile, della moda, dell&#8217;auto, dell&#8217;industria estrattiva, della fabbricazione di mobili. L\u2019elenco del dCPm deve considerarsi esaustiva, nel senso che non \u00e8 pi\u00f9 prevista la comunicazione al prefetto per proseguire le attivit\u00e0 degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attivit\u00e0 dell&#8217;industria dell&#8217;aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 funzionali ad assicurare la continuit\u00e0 delle filiere produttive.<br \/>\nLe imprese le cui attivit\u00e0 non sono sospese dovranno comunque rispettare i contenuti dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), espressamente indicati all\u2019articolo 2, comma 6, del dpcm 26 aprile 2020 e a quest&#8217;ultimo allegati. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.<br \/>\nAlle imprese, che riprendono la loro attivit\u00e0 a partire dal 4 maggio 2020, viene inoltre consentito di svolgere tutte le attivit\u00e0 propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentita la prosecuzione delle attivit\u00e0 di conservazione e restauro di opere d&#8217;arte?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, sono consentite le attivit\u00e0 di restauro, finalizzate alla conservazione di opere d\u2019arte quali quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, beni archeologici.<br \/>\nTali attivit\u00e0 non sono infatti sostanzialmente riducibili a profili ricreativi o artistici di cui al codice Ateco 90.0, essendo invece riconducibili alle attivit\u00e0 assentite nell&#8217;allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 del restauro di edifici storici e monumentali (41.20), dell\u2019industria del legno (16), di architettura, ingegneria, collaudo e analisi tecniche (71) e alle altre attivit\u00e0 professionali, scientifiche e tecniche (74) nonch\u00e9 alle riparazioni di beni mobili (95).<br \/>\n<strong>I soggetti che svolgono attivit\u00e0 di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, possono continuare la propria attivit\u00e0?<\/strong><br \/>\nS\u00ec. L\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 continuare ad essere espletata in quanto espressamente autorizzata dall\u2019allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 33.<br \/>\nLe attivit\u00e0 professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?<br \/>\nTutte le attivit\u00e0 professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell\u2019attivit\u00e0 non la forma con cui la stessa si esercita. L\u2019articolo 2, comma 2, del Dpcm 26 aprile 2020 prevede che qualsiasi attivit\u00e0, anche se sospesa, pu\u00f2 continuare ad essere esercitata se organizzata in modalit\u00e0 a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali).<br \/>\nColf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?<br \/>\nPossono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attivit\u00e0 \u00e8 infatti ricompresa nell\u2019allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020, codice Ateco 97 (Attivit\u00e0 di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).<br \/>\nNon sono iscritto al registro delle imprese. Posso continuare a svolgere la mia attivit\u00e0 produttiva?<br \/>\nDipende dal codice Ateco di appartenenza dell\u2019attivit\u00e0 effettivamente svolta. Infatti, occorre sempre fare riferimento ai codici Ateco espressamente autorizzati dall\u2019allegato 3 del Dpcm 26 aprile 2020 e dalle eventuali successive modifiche apportate con decreto ministeriale. Al tale fine, si pu\u00f2 fare riferimento ai codici Ateco risultanti dall\u2019anagrafe tributaria dell\u2019Agenzia delle entrate, indicati come attivit\u00e0 primaria o prevalente o secondaria.<\/p>\n<p><strong>I cantieri rimangono aperti?<\/strong><br \/>\nS\u00ec. Al riguardo, occorre precisare che l\u2019allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 richiama la categoria \u201cingegneria civile\u201d, identificata con il codice Ateco 42 all\u2019interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attivit\u00e0 costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilit\u00e0 per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilit\u00e0 per l\u2019energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche e il completamento di alloggi popolari. Il 24 aprile 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Anci, Upi, Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, costituente l\u2019Allegato 7 al Dpcm.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorative su superfici agricole o forestali adibite alle produzioni per autoconsumo, compreso il taglio della legna da ardere sempre per autoconsumo?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l\u2019attivit\u00e0 diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO \u201c0.1.\u201d e \u201c02\u201d e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso pi\u00f9 breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilit\u00e0 di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19<\/p>\n<p><strong>Si possono tenere le sessioni d\u2019esame e le sedute di laurea?<\/strong><br \/>\nS\u00ec, potranno essere svolte in presenza a condizione che vi sia un\u2019organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimit\u00e0 e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.<br \/>\nNel caso in cui non possa essere assicurata l\u2019adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, si potr\u00e0 ricorrere alle modalit\u00e0 a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Cosa cambia per le attivit\u00e0 pratiche nel campo della ricerca e della formazione superiore (tirocini, attivit\u00e0 di ricerca e di laboratorio sperimentale e\/o didattico ed esercitazioni)?<\/strong><br \/>\nTali attivit\u00e0 potranno ricominciare ad essere svolte in presenza a condizione che vi sia un\u2019organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimit\u00e0 e di aggregazione e che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione indicate dal Dpcm del 26 aprile 2020.<br \/>\nNel caso in cui non possa essere assicurata l\u2019adozione di tali misure, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti e\/o ricercatori, si potr\u00e0 ricorrere, ove possibile, anche alle modalit\u00e0 a distanza.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si pu\u00f2 usare la bici? 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