Avanti a strappi, quasi indietro

Ho sovente riscontrato situazioni schizofreniche nella attività legiferante italiana. Vi sono leggi che appaiono ispirate o intese a effetti contraddittori.
Mi riferisco ad esempio al Decreto legislativo n. 61 dell’11 aprile 2002 che ha trasformato il reato di falso in bilancio da reato di pericolo (perseguibile a prescindere dall’esistenza di un danno) a reato di danno (punibile solo nel caso di prova del danno medesimo), ne ha ridotto le pene e quindi i termini di prescrizione, e di fatto ha sconvolto tutti i principi del diritto penale dell’economia (di origine liberale e capitalistica) affermati dai nostri codici da oltre un secolo e hanno alleggerito questo reato rispetto a quanto prevede la normativa comunitaria. Sono state rese le cose meno regolamentate per gli operatori economici. Ma le concomitanze processuali, l’accanimento parlamentare, il dibattito politico che hanno caratterizzato questo provvedimento fanno pensare a motivazioni più personali e contingenti che non alla ricerca di normative tese a inquadrare comportamenti e risolvere problemi socio economici di interesse generale
Nel contempo il Decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Delle due norme, l’una alleggerisce, l’altra appesantisce.
Il decreto 231, detto della responsabilità amministrativa societaria, prevede che per certi reati penali compiuti da amministratori o dipendenti di una società, anche la società ne risponda, con sanzioni pecuniarie anche pesantissime e perfino con la sospensione della attività. A meno che la società non dimostri di essersi dotata di un modello organizzativo tale che i reati in questione avrebbero potuto essere compiuti solo grazie ad un comportamento elusivo fraudolento del reo.
Per inquadrare la contraddittorietà delle due norme citate bisognerebbe vedere in quale legislatura i vari provvedimenti legislativi sono originati e si sono definiti, con quale iter parlamentare e legislativo, che cosa hanno enunciato i rispettivi relatori, in quale contesto di vita pubblica e sociale si sono sviluppati, quale opposizione hanno trovato. Aspetti interessanti e illuminanti, sotto il profilo politico. A noi ora interessa però esaminare la cosa in un’ottica economica.
Da tempo nei paesi economicamente evoluti si discute della “corporate governance”, l’amministrazione delle società di capitali, e vengono fatte leggi che hanno lo scopo di regolamentare la materia. Destinatarie di queste norme sono soprattutto le società quotate, laddove la grande frammentazione dell’azionariato potrebbe consentire agli amministratori di non avere “padrone” alcuno a cui rendere conto, e quindi finire con l’essere i padroni di se stessi e dei patrimoni che amministrano. Tuttavia il concetto che nella gestione di una società il responsabile (persona o organismo) debba seguire certe regole di trasparenza, correttezza, etica, è applicabile in ogni struttura societaria di qualsiasi dimensione.
I grandi scandali finanziari (Enron e MCI in USA) hanno rapidamente generato in quel paese leggi e normative precise con pene detentive severissime per i trasgressori. Per esempio la legge federale Sarbanes-Oxley del 2002 prevede, per chi alteri o nasconda documentazione al fine di ostacolare una investigazione in materia societaria e finanziaria, pene detentive fino a 20 anni ed una multa.
Dal 1985 il comitato americano COSO (Committee of Sponsoring Organizations) fissa regole per il controllo interno delle società al fine di conseguire efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali, affidabilità nei rapporti finanziari, aderenza della gestione alle leggi e alle normative applicabili. Sono gli stessi principi a cui si deve ispirare il modello organizzativo menzionato dal citato decreto legislativo 231 del 2001. E non si pensi che queste norme concernono solo i grandi organismi. Anche nella piccola e media impresa lo studio del problema per dotarsi di un modello organizzativo che individui i rischi e i protocolli operativi, stabilisca un codice etico e un sistema disciplinare, costituisca un organismo di vigilanza (tutti adempimenti considerati dal citato decreto) può dare un contributo a una più consapevole ed efficiente gestione aziendale.
E’ una legge che è stata un po’ oscurata, al suo apparire, dalla concomitante vicenda del falso in bilancio, ma è utile e importante.

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Pubblicato il 09 Luglio 2005
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