Volo cancellato: i diritti del passeggero

L’Aduc consiglia le vie d’uscita ai passeggeri colpiti da overbooking

Tra overbooking, scioperi e misteriose cancellazioni dei voli, viaggiare in aereo sta diventando sempre più complicato e a volte frustrante. Sia per l’uomo d’affari che per il turista occasionale la cancellazione di un volo può essere fonte di profondi disagi e danni finanziari non indifferenti. Un ritardo di uno o due giorni infatti si può tradurre nella perdita di un giorno di lavoro, un mancato appuntamento d’affari o anche la frustrazione di vedersi scappare dalle mani le prime notti della tanta sospirata vacanza. Ma quali sono i diritti dei consumatori in caso di cancellazione del volo?

Visti gli avvenimenti di Milano in questi giorni, l’Aduc, attraverso una nota diffusa in queste ore fa chiarezza su questo punto. L’associazione dei consumatori incoraggia i viaggiatori colpiti da ritardi o annullamenti a fare appello ai propri diritti, stabiliti dal Regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo sin dal 2004, ma ancora poco chiari ai più.

Per i voli cancellati sono previsti a titolo di compensazione:
a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
b) 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e
per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km;
c) 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Il passeggero inoltre potrà scegliere tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale.

Infine, il passeggero ha diritto a titolo gratuito a pasti e bevande qualora l’attesa si prolunghi a lungo; alla sistemazione in albergo nel caso siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno; al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione e ad effettuare a titolo gratuito due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Le compagnie comunque si riservano una scappatoia; infatti, se la responsabilità non fosse della compagnia aerea (che comunque dovrà dimostrarlo) il passeggero non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso od indennizzo e i punti elencati sopra non avrebbero alcuna validità.  

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Pubblicato il 31 Luglio 2006
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