Elezioni come si vota
Tutte le istruzioni necessarie a chi voterà alla regionali e alle comunali
Ancora una volta tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni sono chiamati ad esercitare il diritto di voto, per le elezioni regionali lombarde e anche per alcuni comuni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.
QUANDO SI VOTA
Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15. Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione. Per le elezioni comunali (in Lombardia si vota in 57 Comuni), lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8.00 di martedì 30 marzo. In caso di ballottaggio per l’elezione dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
COME SI VOTA
Elezioni regionali (scheda verde)
L’elettore può:
• votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
• esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
• esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome).
Elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (scheda azzurra)
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore può votare: per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd. ‘voto disgiunto’). L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendo, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.
Elezioni nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (scheda azzurra)
Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco. L’elettore può esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica i sindaco
– tracciando, un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste di candidati alla carica di consigliere;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno prescelto che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i predetti casi, il voto s’intende attribuito sia in favore del candidato sindaco alla carica d consigliere sia in favore della lista ad esso collegata. L’elettore può altresì esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e il nome e, ove occorra, data e luogo di nascita), nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. In tal modo, il voto s’intende attribuito, oltre che al singolo candidato alla carica di consigliere comunale, anche alla lista cui il candidato medesimo appartiene nonché al candidato alla carica di sindaco collegato alla lista stessa.
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