Monetizzazione Rol ed ex festività
il ministero del lavoro ritorna sull’argomento dei Rol non goduti con la recente nota n. 9044/11 che contiene importanti precisazioni
Dopo l’interpello 16/11 il Ministero del lavoro ritorna sull’argomento dei Rol non goduti con la recente nota n. 9044/11 che contiene importanti precisazioni.
Con interpello il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale rispose al quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro concernente la problematica del mancato godimento o pagamento, entro la scadenza prevista dai rispettivi CCNL, dei permessi per riduzione di orario o ex festività. Come ricordato, tali istituti sono una previsione meramente contrattuale e, pertanto, non si applica alcuna sanzione, né penale né amministrativa, inerente il mancato godimento o pagamento di quanto non fruito. Per contro, la previsione del contratto collettivo di pagare entro una determinata scadenza tale monte ore fa sorgere l’obbligazione contributiva inerente le somme erogate al lavoratore. Tale lettura andrebbe sicuramente a limitare la libertà delle parti di derogare una previsione contrattuale non vincolante per legge. Infatti, derogando, le parti potrebbero andare incontro a necessità del lavoratore di avere un monte ore maggiore, utilizzabile in un futuro per eventuali assenze prolungate (si veda a tal proposito il caso dei lavoratori extracomunitari che vogliano rientrare al proprio Paese di origine per alcuni mesi senza per questo cessare il rapporto di lavoro in essere).
A fronte di una lettura così restrittiva della previsione contrattuale, lo stesso Ministero del Lavoro in data 03 giugno 2011 con la nota 9044 pone alcune precisazioni in ordine alla libertà negoziale delle parti, ricordando come, attraverso una contrattazione aziendale o individuale, si possa sempre derogare in meius un contratto nazionale di lavoro. A suffragio di quanto esposto in precedenza, anche il Ministero ravvede la necessità di “strumenti maggiormente aderenti e conformi alle esigenze dei diversi contesti economico – sociali in cui sono inseriti i lavoratori”. A chiusura di questo excursus pare quindi chiaro come datore di lavoro e lavoratore possano derogare alla previsione generale del CCNL tramite accordo individuale, anche plurimo, dal quale si desuma la data ultima entro cui il lavoratore possa usufruire delle ore maturate per Rol ed ex festività, data alla quale verrà liquidato il monte ore non goduto e su cui verranno conteggiati e versati i relativi contributi. Sarà quindi da tale data che decorrerà il tardivo od omesso versamento dei contributi dovuti sugli importi relativi alla valorizzazione del monte ore residuo e non dalla data prevista dal contratto collettivo nazionale.
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