Il Senato dice sì, l’omicidio stradale diventa reato
Approvato il Ddl. Chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere
Diventa reato l’Omicidio stradale: l’Aula del Senato ha approvato oggi, mercoledì 2 marzo, la fiducia sul famoso Ddl.
Il premier Matteo Renzi ha commentato subito tramite Twitter: “Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L’omicidio stradale è legge. #Finalmente”.
Secondo quanto riportato da Ansa, con le nuove misure dunque l’omicidio stradale diventa un reato a se’, graduato su tre varianti. In particolare, resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi. Con le nuove regole chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. Sara’ invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). La pena può però aumentare della meta’ se a morire è più di una persona: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere . Ecco le altre novità del testo approvato. 
LESIONI STRADALI. Aumentano le pene se chi guida e’ ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente e’ causato da manovre pericolose la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
CONDUCENTI MEZZI PESANTI. L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA DEL CONDUCENTE. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi e’ la morte o lesioni di più persone oppure se si e’ alla guida senza patente o senza assicurazione. La pena e’ invece diminuita fino alla meta’ quando l’incidente e’ avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA DELLA PATENTE. In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sara’ conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine e’ pero’ aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente e’ fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE. Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta ‘pesante’ e droga). Negli altri casi l’arresto e’ facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.
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Una legge attesa da troppo tempo, che rende giustizia ai parenti delle vittime sulla strada che per decenni sono stati uccisi una seconda volta, soprattutto da quei politici inutili ed imbarazzanti come Carlo Amedeo Giovanardi che non ha perso un munito pur di far il solito ostruzionismo garantista-perbenista di destra.
Il voto di fiducia su questa legge non è opportunismo politico, è doveroso.
Auguro a Giovanardi di non interpretare mai il ruolo della vittima di un assassino che ubriaco e strafatto di droge che con la propria auto investe ed uccide un suo familiare.