Frontalieri, tassazione ordinaria per i “quasi residenti”
La novità riguarda solo una parte dei lavoratori italiani in Ticino. I dettagli in una nota del sindacato Ocst

Novità in vista in materia di tassazione dei frontalieri, i pendolari italiani che lavorano in Canton Ticino.
Andrea Puglia, responsabile dell’Ufficio frontalieri Ocst, illustra i dettagli delle nuove regole che entreranno in vigore.
Dopo il “sì” del Consiglio Nazionale dello scorso marzo, quest’oggi anche il Consiglio degli Stati ha approvato un’importante revisione della Legge sull’imposizione alla fonte dei redditi da lavoro. In base a questa modifica, in un futuro ancora imprecisato i soggetti definiti “quasi residenti” potranno chiedere di essere tassati in Svizzera in via ordinaria godendo delle relative detrazioni fiscali (spese di viaggio, pasti, terzo pilastro, alimenti, ecc.). La revisione prevede poi che le stesse imposte alla fonte tornino ad essere calcolate sulla base del moltiplicatore comunale medio. La notizia viene già venduta e strumentalizzata da diversi media come una rivoluzione copernicana che graverà sulle casse del Canton Ticino donando chissà quali privilegi ai lavoratori frontalieri; in realtà a ben guardare le cose non stanno così. Riprendiamo in parte il comunicato OCST già diffuso lo scorso marzo ed analizziamo a fondo il contenuto della revisione oggi approvata.
Si torna al moltiplicatore comunale medio. Si è anzitutto stabilito che in futuro i frontalieri pagheranno le imposte alla fonte calcolate su di un moltiplicatore comunale medio, esattamente come già accadeva fino al 2014 (nel 2015, lo ricordiamo, il Canton Ticino elevò il coefficiente del moltiplicatore comunale al livello massimo). Del resto si è sempre sottolineato come l’introduzione del moltiplicatore comunale massimo generava in molti casi una disparità di trattamento tra il lavoratore frontaliere ed il residente, andando contro il principio cardine di non- discriminazione sancito dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Tassazione ordinaria per i “quasi residenti”. La decisione si fonda su di una sentenza del Tribunale Federale del 26 gennaio 2010, con la quale il giudice diede ragione ad un frontaliere residente in Francia che rivendicava il proprio diritto ad essere tassato per via ordinaria in Svizzera, in quanto qui produceva la totalità del suo reddito. Questa modifica sta già facendo molto discutere in quanto secondo alcuni favorirebbe i lavoratori frontalieri generando ingenti perdite per il Canton Ticino. Si tratta di affermazioni esagerate. Va infatti specificato a chiare lettere che la possibilità di richiedere la tassazione ordinaria con le relative detrazioni fiscali non spetterà a tutti i frontalieri, ma sarà riservata unicamente ai soggetti “quasi residenti”. Per essere considerato tale è necessario che si produca il 90% dell’intero reddito familiare in Svizzera. Non solo: nella concezione svizzera di reddito familiare rientra anche il “valore locativo” degli immobili di proprietà. Esso è dato di fatto dal reddito che si percepirebbe qualora si desse in affitto l’immobile (valore che deve essere stabilito da un notaio). È quindi chiaro che per poter accedere alla tassazione ordinaria sarà necessario non possedere nemmeno un’immobile di proprietà in Italia o comunque fuori dalla Svizzera (a meno che il valore locativo di questo non sia molto basso, cioè inferiore al 10% del proprio stipendio). Inoltre, qualora anche si rispettassero tutte queste condizioni, non è assolutamente detto che sarà più conveniente optare per la tassazione ordinaria in luogo dell’imposta alla fonte. Quest’ultima infatti tiene già in conto di detrazioni forfettarie per le spese professionali, i carichi familiari e gli oneri sociali obbligatori. In alcuni casi le detrazioni forfettarie sono più alte delle spese reali sostenute dal frontaliere e richiedendo la tassazione ordinaria paradossalmente si potrà correre il rischio di andare a pagare di più che con l’imposizione alla fonte. Va infine specificato che stando a quanto sappiamo oggi, il futuro Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione fiscale dei frontalieri prevedrà per questi lavoratori il pagamento dell’imposta IRPEF in Italia; in questo senso l’imposta fiscale svizzera (indipendentemente dal fatto che la si pagherà per via ordinaria o alla fonte) resterà solo come una sorta di acconto, in quanto verrà poi sottratta dall’imposta italiana.
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