La morte di Laura Prati fu infortunio sul lavoro. L’inail deve pagare
Il giudice ha accolto il ricorso dei congiunti del sindaco ucciso tre anni fa. L'avvocato Margherita Campiotti: «Questa sentenza è una vittoria significativa e rilevante»
La morte di Laura Prati, sindaco del comune di Cardano al Campo, avvenuta il 22 luglio del 2013, pochi giorni dopo essere stata ferita gravemente da alcuni colpi di arma da fuoco sparati da un vigile urbano, deve essere considerata conseguenza di un infortunio sul lavoro. Pertanto l’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni) dovrà pagare al marito e ai figli l’indennità temporanea e una rendita come previsto dalla legge in questi casi. Lo ha deciso il giudice Francesca La Russa del Tribunale di Busto Arsizio che ha riconosciuto fondata la domanda dei congiunti di Laura Prati, dopo che l’Inail aveva già respinto la loro pratica di risarcimento presentata tramite il patronato Inca della Cgil.
Una sentenza che farà molto discutere, soprattutto per le implicazioni economiche che avrà nei confronti dell’ente pubblico assicurativo. «La sentenza è certamente una vittoria significativa e rilevante – spiega l‘avvocato Margherita Campiotti Mastrorosa che ha patrocinato la causa in primo grado – sia per le circostanze in cui è morta la sindaca Laura Prati sia per il principio affermato dal Tribunale, che ha condiviso le motivazioni giuridiche poste a fondamento del ricorso, secondo le quali anche coloro che espletano funzioni pubbliche elettive, analogamente agli incarichi sindacali, sono tra i soggetti che hanno la tutela assicurativa obbligatoria dell’Inail, che naturalmente copre non solo gli infortuni mortali, ma tutti gli infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività assicurata».
Il giudice ha dunque riconosciuto l’esistenza dei presupposti oggettivi, la cosiddetta “occasione di lavoro”, e di quelli soggettivi, l’appartenenza della vittima dell’infortunio alla categoria dei lavoratori assicurati che comprende dipendenti, dirigenti e anche parasubordinati. E poiché il sindaco svolge funzioni assimilabili e paragonabili a quelle dei dirigenti, la sua attività è equiparabile a quella categoria. Il tribunale nella motivazione cita anche un principio espresso dalla Corte Costituzionale (sentenza 332/1992) secondo cui: «A parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di base al quale il lavoro è prestato».
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