Condanna per Luca Ferrazzi, conseguenze con la “legge Severino”?
La nota degli uffici del Consiglio regionale sugli effetti della sentenza di primo grado emessa nei confronti del consigliere regionale
Il Consiglio regionale rende noti li approfondimenti effettuati in seguito alla vicenda giudiziaria del consigliere Luca Ferrazzi, condannato in primo grado a una pena di due anni e quattro mesi per il reato di truffa.
Il documento è stato redatto dalla segreteria del Consiglio e dall’ufficio legale. Nella nota, che è inserita nelle comunicazioni che il Presidente effettuerà in apertura dell’Ufficio di Presidenza di lunedì 6 febbraio ed è stata formulata sulla base delle informazioni riportate dagli organi di stampa in attesa di poter esaminare gli atti ufficiali, si giunge alla conclusione che “nessuna delle fattispecie previste dalla legge Severino per i casi di incandidabilità e sospensione dalla carica sembrerebbe ricorrere nel caso del consigliere Ferrazzi”.
L’articolo 7 della legge enumera una serie di fattispecie penali “per le quali, in caso di condanna definitiva, scatta appunto l’incandidabilità, e che comportano, se intervenute nel corso del mandato, che l’organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell’elezione, è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza delle condizioni stesse. Uguali conseguenze hanno la condanna definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo e la condanna definitiva superiore a sei mesi per delitto commesso con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione o un pubblico servizio, nonché i provvedimenti definitivi di misure cautelari disposti nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose”. “Nessuna di queste fattispecie – si legge nel documento – sembrerebbe ricorrere nel caso del consigliere Ferrazzi”.
La sospensione della carica di consigliere regionale, continua la nota, è prevista invece all’articolo 8 in caso di sentenza di condanna non definitiva per taluni reati, tra i quali non è compreso il reato di truffa. E’ prevista inoltre in caso di condanna per delitto non colposo ad una pena non inferiore a due anni di reclusione con sentenza confermata in appello. “In base alle informazioni disponibili -conclude il parere- tali disposizioni non dovrebbero applicarsi al consigliere Ferrazzi”.
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