
Indennità di turno per le educatrici, l’Aran dice che non ne hanno diritto
I sindacati rispondono annunciando un nuovo sciopero per il 15 maggio e un'assemblea di 3 ore. Il parere chiesto alla Funzione Pubblica si è rivelato un boomerang ma il Pd non ci sta e chiede una commissione

La tanto attesa risposta dell’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è arrivata e non è positiva per le educatrici degli asili nido di Busto Arsizio che lottano da mesi per riavere l’indennità di turno che era stata tolta a partire da settembre dello scorso anno in seguito alla revisione delle indennità da parte degli uffici dell’assessorato al personale.

L’assessore Alessandro Chiesa è categorico: «La risposta al quesito che è stato posto è chiara e non ammette interpretazioni – spiega – per come è strutturato l’orario delle educatrici non è possibile erogare l’indennità di turno». La risposta dei sindacati (Adl e Cgil) non è conciliante e per il 15 maggio è previsto un nuovo sciopero di un’ora ad inizio turno e un’assemblea di 2 ore prevista per il 12 maggio.
Il braccio di ferro, dunque, continua ma l’assessore ha lasciato intendere che, anche se non sarà facile, si sta lavorando ad una soluzione che possa mettere una pezza a questo pasticcio che non è stato certamente causato dalle lavoratrici. Quello che emerge, però, è il fatto che per anni le educatrici abbiano percepito questa indennità pur non avendone diritto. In un caso analogo, sempre a Busto Arsizio, alcuni dipendenti comunali furono costretti a restituire soldi che avevano percepito negli anni precedenti.
Sul piede di guerra anche il gruppo consigliare del Partito Democratico con la richiesta, da parte della consigliera Valentina Verga, di convocare una commissione affari generali sul tema sottolineando che «il parere dell’Aran non è affatto vincolante in quanto l’agenzia è un organismo di parte datoriale che emana pareri che assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e come tali non hanno carattere vincolante e non rivestono neanche la caratteristica della “interpretazione autentica” per la quale, invece, è prescritto uno specifico procedimento negoziale. I pareri dell’ARAN, secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia, non sono e non rappresentano altro che pareri per nulla vincolanti, meno che meno acquistano valore di interpretazione autentica che, come è noto, è disciplinata dagli articoli 49 e 64 del D.Lgs. 165/2001 e non costituiscono assolutamente una fonte del diritto, quindi non possono disporre in merito all’efficacia di clausole contrattuali».
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