Legge sul fine vita: cosa fare in caso di DAT precedenti
Dopo l'entrata in vigore della normativa, le dichiarazioni precedenti valgono solo se depositate presso un notaio o nel comune di residenza. I consigli del Collegio notarile di Milano
La Legge sul testamento biologico entrata in vigore il 31 gennaio prevede le DAT, Le disposizioni anticipate di Trattamento. Si tratta di volontà della persona che hanno effetto vincolante. Le innovazioni normative, però, hanno creato qualche difficoltà interpretativa rispetto a quanti avevano già deposto dichiarazioni in tal senso, difficoltà che il Consiglio Notarile di Milano chiarisce per aiutare tutti i cittadini vicini a questo tema:
« La Legge n. 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (c.d. testamento biologico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed è pertanto entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
L’articolo 6 della Legge riconosce la validità di alcune, ma non di tutte, le disposizioni anteriori alla Legge pur se redatte in un periodo di vuoto normativo.
Questa la norma:
“Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente Legge, si applicano le disposizioni della medesima Legge”.
Può quindi evitare di predisporre un nuovo documento chi, avendo redatto il vecchio dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte:
l’ha depositato presso il Comune di residenza (si badi bene, il documento vero e proprio, e non la notizia della sua esistenza come avveniva in molti registri comunali che non ritiravano il documento in originale);
l’ha depositato presso un notaio (e quindi, sempre si badi bene, non ha ritirato dal notaio l’originale ma solo una copia – e ciò risulta dal documento che è restato in possesso del disponente).
Si evidenzia che le disposizioni autenticate in occasione di eventi di sensibilizzazione promossi da associazioni o movimenti politici venivano restituite in originale al disponente e quindi non rientrano tra quelle fatte salve dalla norma.
Deve al contrario preoccuparsi di rifare il documento o depositare il vecchio se non necessita modifiche o integrazioni chi è in possesso (lui o il fiduciario) dell’originale del documento perché evidentemente non ha provveduto al deposito, presso il Comune di residenza o presso il notaio.
IL CONSIGLIO
La Legge ha portato regole e novità che impongono comunque di riconsiderare le disposizioni già redatte. E’ consigliabile riprendere le vecchie, acquisire le adeguate informazioni mediche prescritte dalla Legge, confermare, modificare o riscrivere le disposizioni e procedere comunque al loro deposito presso il Comune di residenza o farle ricevere o autenticare dal proprio notaio di fiducia».
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