Violenza sui campi: due calciatori squalificati per 4 anni

Il Giudice Sportivo della Figc Varese ha comminato squalifiche pesanti per gli atti avvenuti nello scorso weekend

cartellino rosso

È stata una domenica molto particolare per il calcio dilettanti della nostra provincia. Lo scorso 25 febbraio, infatti, si sono verificati due episodi di violenza sui campi, con aggressioni ai danni degli arbitri.

Il primo caso nel corso della gara di Seconda Categoria Girone Z tra Buguggiate e San Luigi Albizzate, il secondo in Terza Categoria tra Eagles Caronno Varesino e Mascia United. In entrambe le circostanze i due calciatori hanno reagito in malo modo ai cartellini rossi comminati loro dall’arbitro, colpendo il direttore di gara.

Il giudice sportivo della Figc Varese ha deciso si punire i due con quattro anni di squalifica, ovvero tenendoli lontani dai campi fino al 28 febbraio 2022. Nel caso della gara di Buguggiate, inoltre, è stata data gara persa (3-0) alla squadra di casa.

QUESTO IL COMUNICATO RIGUARDO AL PRIMO EPISODIO

Gara del 25-10-2018 BUGUGGIATE-SAN LUIGI ALBIZZATE Sospesa al 26′ del s.t. sul risultato di 1-3.

Dalla lettura del rapporto di gara si è rilevato che al 26′ del s.t. il calciatore MUCA Elvis della Società BUGUGGIATE veniva espulso per contegno offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore sopraindicato, si avvicinava al D.d.G. spingendolo leggermente con il petto. A quel punto intervenivano alcuni suoi compagni nel tentativo di allontanarlo dall’Arbitro. Nonostante fosse bloccato il calciatore sopraccitato riusciva a colpire ugualmente il D.d.G. con un calcio raggiungendolo pienamente alla coscia destra e di striscio ad un genitale provocandogli dolore.

Alla luce di quanto sopra avvenuto il D.d.G. decretava la sospensione dell’incontro dirigendosi immediatamente nello spogliatoio e richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Successivamente si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio dove gli venivano accertate le contusioni subite e dimesso con una prognosi di QUINDICI GIORNI.

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene:

  • che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014.
  • che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva d’ Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
  • che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”.

Si rammenta inoltre che il Direttore di Gara potrà adire a vie legali (previa richiesta e successiva autorizzazione F.I.G.C.) in deroga al vicolo di Giustizia Sportiva e alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale.

Per tali motivi

SI DELIBERA

  1. A) di comminare a carico della Società BUGUGGIATE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.

  2. b) di infliggere al calciatore MUCA Elvis della Società BUGUGGIATE la sanzione della squalifica sino a tutto il 28-02-2022. Si precisa inoltre che la sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misura amministrative nei confronti della Società BUGUGGIATE come previsto dall’art. 16 comma 4 BIS del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27-01-2016)

IL SECONDO CASO

Gara del 25/2/2018 EAGLES VARONNO-MASCIA UNITED Sospesa al 47′ del p.t. sul risultato di 4-0. Dalla lettura del rapporto di gara si è rilevato che al 47′ del p.t. il calciatore PALOKAJ Armando della Società MASCIA UNITED veniva espulso per contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’Arbitro.

Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore sopraindicato si avvicinava nuovamente al D.d.G. e, liberatosi dalla presa dei compagni e di alcuni dirigenti della squadra ospitante, lo colpiva con DUE calci alla schiena provocandogli forte dolore e abrasioni. Per tale motivo l’Arbitro sospendeva l’incontro non essendo più nelle condizioni fisiche e psicologiche per proseguire la gara. Successivamente si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Varese dove gli venivano accertate le contusioni subite e dimesso con prognosi di CINQUE giorni.

Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene:

  • che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014.
  • che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica (…) che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui…” (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva d’ Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
  • che, del resto, spetta all’Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell’art.16, comma I C.G.S., stabilire “la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi…”.

Si rammenta inoltre che il Direttore di Gara potrà adire a vie legali (previa richiesta e successiva autorizzazione F.I.G.C.) in deroga al vicolo di Giustizia Sportiva e alla clausola compromissoria di cui all’art. 30 dello Statuto Federale.

Per tali motivi

SI DELIBERA

  1. A) di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione (EAGLES CARONNO – MASCIA UNITED 4-0

  2. B) infliggere al calciatore PALOKAJ Armando della Società MASCIA UNITED la sanzione della squalifica sino a tutto il 28.02.2022. Si precisa inoltre che detta sanzione va considerata ai fine dell’applicazione delle misure amministrative nei confronti della Società MASCIA UNITED come previsto dall’Art. 16 comma 4 BIS del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n. 256/A del 27-01-2016).

IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO LOMBARDO

Entrando nel vivo dei campionati della stagione sportiva 2017/2018 ed in vista del rush finale per tutte le categorie, mi corre l’obbligo di invitare tutti i dirigenti delle società affiliate a ribadire, nell’ambito dei propri club e fra tutti i propri tesserati, la necessità di improntare l’attività al rispetto dei principi basilari della correttezza e della lealtà sportiva.

Devo, infatti, mio malgrado registrare episodi, recentemente avvenuti, connotati da violenza o comunque non consoni allo spirito sportivo, ai danni anche di direttori di gara, che non sono assolutamente tollerabili nel mondo del calcio dilettantistico, giovanile, di calcio a undici o calcio a cinque che sia, in quanto avversi ai valori che il nostro sport propugna e sui quali l’attività stessa si basa.

Nell’evidenziare che non solo per chi personalmente si macchi di tali atti ma anche per le società d’appartenenza sono previste punizioni esemplari nei termini di squalifiche ed anche sanzioni pecuniarie, ricordo che il momento agonistico non può in nessun caso travalicare i confini della correttezza tra tutte le componenti in gioco nei diversi ruoli di calciatore, tecnico, dirigente, arbitro o semplice sostenitore.

A tutti quanti, auguro dunque un finale di campionato all’insegna della sana e corretta competizione sportiva.

Giuseppe Baretti

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Pubblicato il 01 Marzo 2018
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