Testata all’arbitro, tre anni di squalifica
L'episodio è accaduto nella partita Villa Cortese - Nerviano di Seconda Categoria dello scorso 13 ottobre
Un rigore fischiato, le proteste, poi il cartellino rosso e la sconsiderata testata in faccia all’arbitro, che è stato costretto a mettere la parola “fine” alla partita.
Questo in sintesi quanto accaduto domenica 13 ottobre a Villa Cortese, nella partita che vedeva opposti i padroni di casa, primi in classifica nel Girone N di Seconda Categoria – quello sotto il Comitato Regionale Lombardo sezione di Legnano – e il Nerviano.
Proprio un calciatore della squadra ospite è andato ben oltre la protesta.
Pesantissima – e pienamente condivisibile – la decisione del giudice sportivo: tre anni di squalifica per il calciatore. Nell’occasione è stata multata anche la società, che ha ricevuto un’ammenda di 500 Euro
Il comunicato del giudice sportivo:
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva dall’Arbitro al 31º del secondo tempo per i fatti di seguito riportati.
Al minuto 31º del secondo tempo, dopo che l’Arbitro ha assegnato un rigore alla Società U.S. VILLA CORTESE, lo stesso veniva spintonato con entrambe le mani sul petto del calciatore (atteggiamento sanzionato con l’espulsione). Il medesimo calciatore all’atto della notifica del provvedimento di espulsione colpiva con una violenta testata al naso il direttore di gara causando dolore e disorientamento tale da impedire allo stesso di portare a termine la gara.
Recatosi al Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Castellanza per gli accertamenti del caso, veniva dimesso con prognosi che qui non si specifica per ragioni di Privacy.
Per quanto sopra esposto viene sancita la responsabilità della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 in merito all’aggressione , con conseguente sospensione della gara, per effetto imputabile ad un proprio tesserato.
Gravi e pesanti censure devono quindi essere assunte a sanzione di tale inqualificabile comportamento connotato da gratuita violenza, che non solo non trova giustificazioni o attenuanti, ma per la modalità di svolgimento e la totale mancanza di motivazioni. Per di più la violenza compiuta nei confronti del direttore di gara denota altresì la mancanza di ogni rispetto non solo nei confronti della persona fisica ma anche e soprattutto nei confronti dell’autorità di cui tale persona è investita nell’ambito dello svolgimento della propria funzione.
Tutto ciò ed anche in considerazione delle circostanze in cui i fatti sono avvenuti costituisce certamente aggravante da considerare al fine di determinare la sanzione da comminare.
Il comportamento violento posto in essere dal tesserato della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 rende inoltre responsabile la Società stessa che va dunque adeguatamente sanzionata.
Fermo restando che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato nei confronti di un Direttore di gara, condotta che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014, codesto Giudice procede con le seguenti determinazioni.
Per quanto sopra si
DELIBERA
a) di comminare alla Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
b) di comminare alla Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919 l’ammenda € 500,00 (euro cinquecento/00) per responsabilità della Società per fatti violenti dei propri tesserati . Le eventuali spese mediche riconducibili all’accaduto saranno poste a carico della Società A.S.D. CALCIO NERVIANO 1919;
c) di squalificare il calciatore fino al 13 OTTOBRE 2022 ( anni 3) per il grave atto di violenza messo in atto nei confronti del Direttore di gara.
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