Pallonata all’arbitro, un anno di squalifica
Il fatto è accaduto nel corso di una gara di Terza Categoria, sospesa dal direttore di gara che è stato colpito alla testa
E’ il 40’ del secondo tempo della partita tra Cedratese e Sparta Castronno, Girone A di Terza Categoria della delegazione di Varese. “Un calciatore della squadra ospite, dopo essere stato espulso, ha reagito nei confronti del direttore di gara scagliando una pallonata contro il direttore di gara, colpendolo al volto nei pressi dell’orecchio”.
Questo è il racconto di quanto avvenuto su uno dei campi dei campionati dilettanti riportato direttamente dal comunicato ufficiale della delegazione di Varese del Comitato Regionale della Federcalcio.
“Il forte colpo – si legge sul comunicato – ha provocato all’arbitro un giramento di testa, tanto forte da non permettergli di proseguire la direzione della gara”.
Il giudice sportivo ha così comminato una squalifica di un anno al calciatore colpevole del gesto, che non potrà scendere in campo fino al prossimo 6 febbraio 2021.
Questo il comunicato ufficiale con la decisione del giudice sportivo:
gara del 2/ 2/2020 CEDRATESE CALCIO 1985 – SPARTA CASTRONNO
Dalla lettura del rapporto di gara si è rilevato che al 40 del st. il calciatore M. M. della società Sparta Castronno, dopo essere stato espulso, colpiva intenzionalmente con una pallonata il Direttore di gara raggiungendolo al volto vicino all’orecchio, provocandogli un giramento di testa. Per tale motivo l’arbitro era costretto sospendere l’incontro.
Occorre innanzitutto rilevare che le disposizioni nell’art. 64 c. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’Arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, fatti o situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. In secondo luogo, per costante orientamento giurisprudenziale in ambito sportivo, è necessario precisare “che essendo l’Organo di Giustizia Sportiva esclusivo titolare, nell’ambito della sua funzione giurisdizionale, del giudizio dello svolgimento o regolarità della gara spetta ad esso valutare in concreto i fatti avvenuti così come descritti nel referto del Direttore di gara, quindi, stabilire se ed in quale misura gli stessi abbiano legittimato in concreto la decisione dell’Arbitro.” (CAF 23.04.97 C.U.n.29).
Nel caso di specie si ritiene del tutto legittima la decisione di sospendere definitivamente l’incontro da parte del direttore di gara. Pertanto
SI DELIBERA
– Di omologare la gara con il risultato sul campo (4-0) in quanto più favorevole alla squadra avversaria (art. 10 c.1 CGS);
– Di squalificare sino a tutto il 6.2.2021 il calciatore M. M. della società Sparta Castronno (art. 35 c. 2 CGS)
– Di comminare alla società Sparta Castronno l’ammenda di euro 80 in quanto oggettivamente responsabile per quanto avvenuto sul terreno di gioco. Sanzione ridotta per il fattivo comportamento tenuto dai propri dirigenti e calciatori in occasione della sospensione della gara.
– Si conferma che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che, tra l’altro, determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U. della FIGC n. 104/A del 2014 e per tal motivo la presente sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 35 comma 7 del Codice di GIUSTIZIA SPORTIVA nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC ( C.U.N. 256/A del 27.1.2016).
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