Il contrasto della pandemia a scuola non va in vacanza
Studenti e docenti in sorveglianza attiva durante le Feste devono eseguire un solo tampone entro 10 giorni dal contatto a rischio. Il rientro a scuola con attestazione è solo per chi è stato sottoposto a quarantena
Il contrasto alla pandemia in ambito scolastico non va in vacanza. Lo ribadisce in una nota dello scorso 28 dicembre Ats Insubria rispondendo ai dubbi di gestione della sorveglianza attiva o delle quarantene per le scolaresche in questo periodo di feste. Le precisazioni riguardano i casi di studenti risultati positivi con tamponi effettuati negli ultimi giorni di scuola o nei primi giorni di vacanza.
“Tenuto conto delle recenti disposizioni ministeriali e regionali, si rimodulano le indicazioni in merito alla sorveglianza attiva dei gruppi classe nel periodo della sospensione delle attività didattica per le vacanze natalizie” si legge nella premessa di Ats che ribadisce come le scuole siano comunque tenute a segnalare “i contatti scolastici di casi Covid + che abbiano frequentato la scuola nelle 48 ore antecedenti l’esordio dei sintomi o la data del tampone diagnostico”.
Ats dal canto suo attiverà la sorveglianza attiva sui contatti e la quarantena per l’intera classe nei casi in cui ci siano più casi positivi.
“Si è stabilito, d’intesa con Ministero e Regione, che i contatti scolastici in sorveglianza attiva nell’attuale periodo di vacanza debbano eseguire UN SOLO test (antigenico o molecolare), nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dall’ultimo contatto a rischio a scuola con soggetto positivo. Fino ad esecuzione di tale test con esito negativo gli alunni e i docenti dovranno ritenersi di gatto in quarantena, rimanendo al loro domicilio e osservando le norme di restrizione sociale e di distanziamento in ambito domestico.
Tale condizione si dovrà protrarre per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio per coloro che non intendessero eseguire il test”.
Per quanto riguarda il rientro a scuola dopo le vacanze rimane, come da prassi, la necessità di esibire idonea “attestazione di fine quarantena” per tutti i soggetti che siano stati interessati da provvedimenti ufficiali di quarantena da parte di Ats nel periodo della pausa natalizia.
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