Il “normale” rientro in classe superata la pandemia: il Ministero chiarisce le regole per il prossimo anno
In una nota inviata agli istituti, si specifica la normativa in vigore e come organizzare la riapertura delle aule
In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione interviene nuovamente per dettagliare il contesto normativo legato alla situazione pandemica e le misure richieste per le lezioni in presenza.
Nel documento inviato dal Ministero agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi, si legge:
Il quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico. In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.Tutte le disposizioni emergenziali emesse per disporre delle attività scolastiche esauriscono la loro validità al 31 agosto e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2 023. ( scaduto il 15 giugno scorso l’obbligo vaccinale per il personale scolastico)
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.
Preminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di “prepararsi ed essere pronti” per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Si evidenzia, infine, che l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali».
Alla luce della situazione attuale, dunque vengono ribadite le indicazioni operative per le istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.
In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:
Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
Ricambi d’aria frequenti.
Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:
• Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
• Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
• Aumento frequenza sanificazione periodica;
• Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
• Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
• Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
• Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
• Consumo delle merende al banco.
Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia
In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l’infanzia e per le scuole dell’infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche. Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età).
Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.
In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
• Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini;
• Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
• Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
• Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
• Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
Aerazione e qualità dell’aria negli ambienti scolastici
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre. Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre).
Le Linee guida raccomandano che “l’utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell’aria non sia adeguata”.
Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell’uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.
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