Chi può usufruire della legge da sovraindebitamento

La legge da sovraindebitamento, rappresenta la luce in fondo al tunnel per tutte quelle piccole imprese e tutti quei privati che non sono più in grado di onorare i propri debiti

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La legge da sovraindebitamento, conosciuta anche come legge n. 3 del 27 gennaio del 2012, rappresenta la luce in fondo al tunnel per tutte quelle piccole imprese e tutti quei privati che non sono più in grado di onorare i propri debiti. La norma è stata ribattezzata anche come legge salva suicidi, ed è stata la prima a prevedere nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione per chi non può sfruttare la procedura di fallimento, come – appunto – le piccole imprese e i privati. Il fallimento, in effetti, non è una prerogativa a disposizione di tutti.

Una definizione di sovraindebitamento

Per avere una definizione di sovraindebitamento possiamo fare riferimento al comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 3 del 2012. In sostanza il sovraindebitamento consiste in una situazione di costante disequilibrio fra gli impegni assunti e il capitale che può essere liquidato nell’immediato per rispettare tali obbligazioni, così che il debitore non sia in grado di rispettare gli impegni. Si tratta, di conseguenza, di una circostanza nella quale i piccoli imprenditori o i consumatori si ritrovano ad avere accumulato una quantità di debiti eccessiva in proporzione alla possibilità di riuscire a ripagarli con il patrimonio di cui si è in possesso. Questo vuol dire, fra l’altro, che le rate di debito non possono essere onorate con costanza.

A chi rivolgersi

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Composizione delle crisi da sovraindebitamento: chi ne ha diritto

La procedura di esdebitazione come prevista dalla legge n. 3 del 2012 può essere sfruttata dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche che secondo la legge non possono fallire. Il riferimento è ai consumatori, cioè alle persone che non hanno mai esercitato e non esercitano un’attività imprenditoriale o professionale, ma anche a tutte le imprese e a tutti gli enti che non rispecchiano i requisiti contenuti nelle disposizioni della legge fallimentare, in base a cui possono fallire unicamente le aziende private che svolgono un’attività commerciale. Ad ogni modo anche tali soggetti sono tenuti a soddisfare specifici requisiti per intraprendere la procedura relativa alla composizione delle crisi da sovraindebitamento. In particolare dalla procedura sono esclusi coloro che non mettono a disposizione tutta la documentazione che occorre per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, ma anche coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali. Non solo: la procedura in questione non si applica per coloro che in un primo momento erano stati ammessi ma che poi, per eventi imputabili a loro, si sono visti revocare il provvedimento. Infine, la procedura non riguarda coloro che ne hanno già fruito nel corso dei 5 anni precedenti.

Non liquidare tutto il patrimonio del debitore

Una delle procedure previste è quella che non liquida l’intero patrimonio del debitore, nel caso in cui egli sia un consumatore. In particolare, il consumatore sovraindebitato ha la facoltà di proporre una rateizzazione dei debiti, in base alla quale cede una parte del patrimonio. Volendo, egli può anche proporre uno stralcio, il che vuol dire domandare l’estinzione del proprio debito attraverso il pagamento di una somma più bassa rispetto a quella dovuta. In tale circostanza spetta al giudice stabilire se la procedura può essere approvata e resa esecutiva.

Se il debitore è un ente

Esiste una procedura che consente di non liquidare l’intero patrimonio del debitore anche nel caso in cui esso sia un piccolo imprenditore, un ente o un’azienda che non può fallire per legge. A dir la verità si tratta di una procedura non troppo diversa rispetto a quella che si applica per il consumatore, con la sola differenza che l’accordo che il debitore propone deve essere accettato da un numero di creditori che coprano una quota non inferiore ai tre quinti dei debiti che il soggetto ha contratto. La decisione in tale scenario spetta non solo al giudice, ma anche ai creditori.

La liquidazione dell’intero patrimonio del debitore

Infine, una terza soluzione è rappresentata dalla procedura per liquidare l’intero patrimonio del debitore. Il debitore può essere in questo caso sia un consumatore che un piccolo imprenditore, un ente o un’impresa che non può accedere alla procedura per il fallimento. Ebbene, il pagamento dei debiti avviene attraverso la cessione del patrimonio. Un liquidatore viene nominato dal tribunale e ha il compito di vendere la totalità dei beni del debitore, per poi provvedere al pagamento dei creditori pro-quota. I soli beni che non è possibile liquidare sono i fondi patrimoniali e quelli che per legge non si possono pignorare.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 07 Dicembre 2022
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