Il Giudice Sportivo dà ragione alla FeralpiSalò: sconfitta d’ufficio per la Pro Patria in Coppa Italia
“Andrea Boffelli non poteva giocare la gara”, e così il giudice sportivo ha ribaltato il risultato del campo dando il 3-0 ai gardesani
Per la Pro Patria arriva la prima sconfitta stagionale, ma inflitta d’ufficio. Il giudice sportivo della Lega Pro ha infatti dato ragione alla FeralpiSalò – che aveva fatto ricorso in base alla posizione del difensore tigrotto Andrea Boffelli -, ribaltato l’1-0 conquistato sul campo dai tigrotti con un 3-0 per i gardesani.
La società bustocca però non ci sta e ha già fatto sapere che il prima possibile presenterà un controricorso:
In relazione alla sentenza emessa dal Giudice Sportivo che si è pronunciato in favore della Società Feralpisalò in merito al ricorso presentato dalla stessa dopo la Gara di Coppa Italia Serie C del 21/08/2021 Feralpisalò- Pro Patria, Aurora Pro Patria 1919 comunica che presenterà a suo volta ricorso presso le autorità competenti.
Nel comunicato (qui integrale) del giudice sportivo si legge:
Il calciatore n° 13 Andrea Boffelli, tesserato per la società Aurora Pro Patria nel corso di tutta la stagione sportiva 20-21 ed in quella corrente 21-22, ha subito un turno di squalifica nella competizione di Coppa Italia di Serie A nel corso della stagione 20-21 come da provvedimento in atti. Dopo la gara, in occasione della quale è stato irrogato il summenzionato provvedimento disciplinare, la Società di appartenenza non ha più disputato gare nel torneo di Coppa Italia 20-21 Serie A in quanto eliminata a seguito della gara medesima. Nella successiva stagione sportiva, e cioè nella presente, la Società in parola non ha maturato i requisiti per la partecipazione alla competizione della Coppa Italia Serie A ed ha, quindi, preso parte alla competizione di Coppa Italia organizzata dalla Lega Pro.
[…]
È dunque manifestamente acclarata la posizione irregolare del Boffelli nel corso della partita di cui trattasi, sicché alla Società che lo ha schierato va comminata, in accoglimento del ricorso, la sanzione della perdita della gara in applicazione dell’art 10, comma 6, CGS per aver fatto partecipare alla gara il calciatore squalificato Boffelli.
Per questi motivi Il Giudice sportivo, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Feralpisalò e conseguentemente delibera: di infligge alla società Aurora Pro Patria la sanzione della perdita della gara Feralpisalò – Aurora Pro Patria con il risultato di 3-0 in favore della società Feralpisalò; di squalificare il calciatore Andrea Boffelli per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata
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