Pubblici esercizi, lavoro extra da prevedere
È stata eliminata la possibilità di comunicazione posticipata delle assunzioni per lavori “extra” nel turismo
È stata eliminata la possibilità di comunicazione posticipata delle assunzioni per lavori “extra” nel turismo. Dopo l’intervento del dl 5/12 (c.d. decreto semplificazioni) arrivano le circolari
ministeriale n. 2/12 a conferma della restrizione delle regole e la n. 2369/12 con gli indirizzi
operativi. Fino al 9.2 per il settore del turismo, nel caso si fossero presentate necessità improvvise di
incremento di personale per eventi imprevedibili (es. banchetti, convegni, fiere, ecc.) e limitati nel
tempo (3 giorni), era possibile avviare il lavoratore e comunicare l’assunzione on line al Centro
impiego (UNILav) entro i 5 giorni successivi. Le esigenze di flessibilità del settore sono evidenti,
molte volte le imprese si trovano di fronte ad eventi imprevedibili e devono gestire gli avviamenti
repentinamente.
L’ultimo intervento normativo, invece (nonostante si tratti del testo sulle semplificazioni),
limita proprio questa circostanza che era stata prevista dall’art.10 del dlgs n. 368/01 per il
lavoro “extra”. Dal 10 febbraio, quindi, l’unica ipotesi concessa ai datori di lavoro del settore
turistico che si trovino in un momento di difficoltà operativa, è rimasta la possibilità di comunicare
preventivamente in via telematica con modello UNIUrg i dati sintetici per un eventuale lavoratore
del quale non conoscono tutti i dati, integrandolo nei 3 giorni successivi con UNILav.
Il Ministero precisa che, pur salvaguardando la peculiarità organizzativa del settore turismo, solo
la comunicazione preventiva garantisce la corretta instaurazione del rapporto di lavoro ed evita
l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.
Restano ancora in vigore, per tutti i settori, le deroghe alla preventiva comunicazione per i casi
di urgenza e forza maggiore appositamente regolati. Le assunzioni effettuate a causa di "forza
maggiore", sono quelle avvenute a seguito di avvenimenti o esigenze di carattere straordinario
che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l’esercizio dell’ordinaria
diligenza e che sono tali da imporre un’assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non
esaustiva) sono da ricomprendere: gli eventi naturali catastrofici (incendi, alluvioni, uragani;
terremoti, ecc.) e le ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che
comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza (es. i
supplenti del settore scolastico).
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