Caso Molina: “Spetta ad Ats vigilare”
Il Consiglio di Stato si pronuncia e accoglie l’appello principale sulla vicenda che ha infiammato politica e affari nella Città giardino
A quale organo spetta “vigilanza” e “controllo” sulle fondazioni? Il Consiglio di Stato di recente pronunciatosi sulla questione Molina non ha dubbi: alle ATS.
Il Giudice ha espresso un punto importante con un ragionamento giuridico che parte dal passaggio di competenze dalle Asl alle Ats, sancito dalla legge regionale 23 del 2015.
Nella decisione, dello scorso 3 maggio ma pubblicata ieri, 13 giugno, si parla di “indicazioni sufficientemente chiare di una successione di portata universale delle ATS nelle precedenti funzioni della ASL tra le quali era pacificamente inclusa anche quella di vigilanza sulle fondazioni”(…) “e in difetto di una norma eccettuativa in grado di limitare la portata generalizzata e universale del trasferimento di funzioni tra Asl e ATS deve ritenersi che a queste ultime siano passate tutte competenze in precedenza affidate alle ASL, ivi inclusa quella di vigilanza sulle fondazioni”.
La trafila giuridica ebbe inizio di fronte al Tar impugnando la deliberazione del direttore generale dell’Ats del 25 novembre 2016 con la quale venne sciolto il Cda della Fondazione, nominando un commissario straordinario. Da lì partirono una serie di ricorsi poi finiti appunto di fronte al giudice di secondo grado della giustizia amministrativa. Non è escluso, tuttavia, che ora sia nuovamente il Tar a dover esprimersi sulla causa.
Infatti, la sentenza, tecnicamente, decide quanto segue:
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente
pronunciando sull’appello:
– dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Regione Lombardia;
– accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
respinge l’ottavo motivo del ricorso introduttivo e il terzo motivo del ricorso per
motivi aggiunti (riferiti alla asserita incompetenza dell’ATS Insubria all’esercizio dei poteri ex art. 25 c.c.);
– rimette la causa al giudice di primo grado per la trattazione delle ulteriori questioni oggetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;
– compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Sul fronte della gestione della Fondazione, Ats ha rinnovato l’incarico a Carmine Pallino, che durerà fino alla nomina di un nuovo CdA della Fondazione.
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